Non tutti forse sanno che al coniuge del defunto sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Lo stabilisce l’art. 540 del codice civile che, in materia di successione, tratta della riserva in favore del coniuge.

Al coniuge sono riservate una quota dell’eredità ma anche il diritto di abitazione sulla casa, purché sia stata di proprietà del defunto o di proprietà comune.

Questo significa che anche quando vi siano altri eredi che vantino diritti di comproprietà sull’immobile, il coniuge superstite potrà continuare a risiedere nella casa in cui fino a quel momento ha abitato.

E’ escluso il caso in cui l’immobile fosse in comproprietà del coniuge defunto con terze persone.

La legge 76 del 21 maggio 2016, cosiddetta legge Cirinnà, ha esteso il diritto anche alle parti dell’unione civile ed al convivente di fatto, seppur per un tempo limitato che non può superare i cinque anni.

La riserva opera di diritto, al momento dell’apertura della successione, senza necessità di accettazione.

Dunque il coniuge superstite non deve fare nulla e può tranquillamente continuare ad abitare nella propria casa della quale acquista automaticamente, ex lege, il diritto di abitazione, ancorché alla successione vi siano altri chiamati.

Questo diritto del coniuge ha una sua autonomia ed un valore economico, oltre che morale, che deve essere calcolato al momento in cui si presenti la necessità di liquidare gli altri eredi oppure di farsi liquidare da loro al fine di dividere l’eredità.

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