Tra le misure del decreto “Cura Italia” vi è anche l’art. 88 che si occupa di “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura” 

Per i contratti di soggiorno viene richiamato l’art. 28 del precedente decreto legge del 2 marzo 2020 n. 9 che prevede il rimborso dei contratti di trasporto (biglietti aerei, ferroviari o marittimi) oppure, in alcuni casi, l’emissione di un voucher da utilizzare entro l’anno.

Per i biglietti di teatro, musei e concerti, invece, è prevista soltanto l’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

In tutti questi casi, viene richiamato il concetto di risoluzione del contratto per “impossibilità sopravvenuta“, previsto già come norma generale dal codice civile all’art. 1463.

Cos’è la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta?

Impossibilità sopravvenuta può aversi solo quando sia oggettivamente impossibile rispettare l’impegno preso (adempimento della prestazione) e se tale impossibilità sia totalmente indipendente dalla volontà della persona inadempiente.

Ogni qual volta in un contratto una delle parti è impossibilitata a rispettare il proprio impegno senza colpa nel senso sopra specificato, c’è la possibilità di sciogliere il contratto (risoluzione).  Chi ha già preso dovrà restituire e chi non ha ancora dato non dovrà più dare.

Questa è una norma generale, che vale quindi non solo per i contratti richiamati nel decreto ma per tutti i contratti a prestazioni corrispettive e  deve essere poi applicata al singolo caso.

In occasione di eventi eccezionali come questo, potreste anche trovarvi in situazione di eccessiva onerosità della prestazione per cui vi rimando all’articolo sulle locazioni di immobili ad uso commerciale pubblicato pochi giorni fa.

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