Succede talvolta che si verifichi la così detta morosità incolpevole, derivante da cause non dipendenti dalla condotta e dalla volontà dell’inquilino, per esempio per aver perso il lavoro.
Esiste uno strumento di aiuto da parte del Comune a sostegno della morosità incolpevole. Ovviamente è necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari.
Secondo quanto stabilisce l’art. 2 del D.L. 102/2013, tutti coloro che si trovano in una situazione di morosità incolpevole cioè nella “sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare potranno accedere al fondo appositamente istituito.
I casi che possono determinare tale condizione sono previsti dallo stesso decreto legge. Tra questi vi sono: la perdita del lavoro per licenziamento; il mancato rinnovo di contratti a termine; la riduzione dell’orario di lavoro a seguito degli accordi aziendali o sindacali; la malattia grave, l’infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.
Il Comune dovrà gestire le domande e provvedere all’erogazione dell’aiuto finanziario alle famiglie che si trovano in difficoltà con l’affitto, dando la priorità, innanzitutto, agli inquilini nei confronti dei quali sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo a seguito della procedura di sfratto per morosità, i quali potranno sottoscrivere un nuovo contratto con lo stesso proprietario a canone concordato.
Il Comune può erogare, anche direttamente a favore del proprietario, un indennizzo a parziale risarcimento della perdita subita per il mancato pagamento dei canoni; il proprietario deve però essere disponibile a sospendere l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Il contributo può essere versato inoltre a favore dell’inquilino in situazione di difficoltà per la stipula di un nuovo contratto riguardo al pagamento del deposito cauzionale. Il Comune assicura quindi che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile.
In ogni caso, esiste un limite massimo del contributo concesso: l’importo erogato non potrà superare gli 8.000 euro.
Se sei interessato a conoscere le modalità e i termini per ottenere tale sostegno prendi contatto con il nostro studio e sapremo consigliarti